Description
qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione basata sul sesso e sul genere che compromette o annulla il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e su una base paritaria tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo
Additional notes and information
Può avvenire sia sotto forma di atti a seguito e per effetto dei quali alle donne è negato l'esercizio di un diritto a causa del mancato riconoscimento del preesistente svantaggio basato sul genere e della disparità che le donne subiscono (discriminazione involontaria o indiretta), sia sotto forma di omissioni, ossia la mancata adozione delle necessarie misure legislative volte a garantire la piena attuazione dei diritti delle donne, la non adozione e non attuazione di politiche nazionali mirate a conseguire la parità di genere, nonché la mancata applicazione delle leggi pertinenti. La discriminazione può trarre origine sia nel diritto (discriminazione de jure) sia nella pratica (discriminazione de facto). La Convenzione CEDAW riconosce e affronta entrambe queste forme di discriminazione, siano esse previste da leggi, da politiche, da procedure o dalla prassi.