Requisiti concreti per tenere conto della parità di genere all’interno dei fondi UE

La proposta della Commissione europea per i regolamenti per il periodo 2021-2027 definisce una serie di requisiti e doveri concreti per gli Stati membri e le autorità di gestione al momento della programmazione e dell’attuazione dei programmi dei fondi UE, che costituiscono i requisiti minimi per tenere conto della parità di genere nei fondi UE. Tuttavia, essi possono anche essere utilizzati come punti di riferimento per andare oltre i requisiti di base sulla piena attuazione del duplice approccio alla parità di genere all’interno dei fondi UE, in linea con gli obblighi derivanti dai trattati.  

Tali requisiti stabiliti nella proposta di regolamento sulle disposizioni comuni (COM(2018) 375 final) comprendono:

  • l’obbligo di considerare la parità di genere come un principio orizzontale (considerando 5 del regolamento sulle disposizioni comuni);
  • la definizione dei partner da coinvolgere nei processi di programmazione e nell’attuazione dei programmi, compresi gli «organismi responsabili della promozione […] della parità di genere» (articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni);
  • l’obbligo delle autorità di gestione di stabilire e applicare criteri e procedure non discriminatori e trasparenti e garantire la parità di genere (articolo 67 del regolamento sulle disposizioni comuni).

Il requisito di considerare la parità di genere come un principio orizzontale deve essere inteso come l’obiettivo di rispettare il duplice approccio dell’UE alla parità di genere, comprese misure specifiche e più in generale l’integrazione della dimensione di genere.

L’articolo 6, relativo ai partenariati e alla governance a più livelli, chiede il coinvolgimento dei partner in tutte le attività volte a promuovere la parità di genere.

L’articolo 67 stabilisce i requisiti generali per i criteri e le procedure di selezione dei progetti sensibili alla dimensione di genere nell’ambito della «selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione».

Oltre al regolamento sulle disposizioni comuni, ulteriori disposizioni per tener conto dell’uguaglianza di genere sono definite nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Ciò vale in particolare per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), mentre il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) riprendono in larga misura disposizioni già definite nel regolamento sulle disposizioni comuni proposto.

Fondo sociale europeo (FSE+)

Il regolamento del Fondo sociale europeo (FSE+) [COM(2018) 382 final] comprende obiettivi specifici, uno dei quali riguarda la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia (articolo 4 del regolamento relativo al FSE+). Esso chiede esplicitamente azioni a sostegno della parità tra uomini e donne; chiede, ad esempio, pari opportunità per garantire «l’uguaglianza tra uomini e donne per l’intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione» (articolo 6 del regolamento relativo al FSE+).

 Condividere le esperienze con la comunità di pratiche in materia di integrazione di genere — Lo Standard per il FSE (2014-2020)

La Commissione europea ha istituito una comunità di pratiche in materia di integrazione di genere (GenderCoP) nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE) durante il periodo di programmazione 2007-2013, nel contesto della cooperazione transnazionale. Tale comunità di esperti ha svolto la funzione di rete di apprendimento per coadiuvare le autorità di gestione e gli organismi intermedi nell’ambito del FSE nel fare un uso migliore delle strategie di integrazione della dimensione di genere nell’attuazione degli assi prioritari del FSE. I membri della GenderCoP hanno elaborato uno Standard europeo, un orientamento su come attuare una prospettiva di genere in tutte le fasi della gestione del FSE. Lo Standard della GenderCoP è stato applicato in via sperimentale in quattro Stati membri: Fiandre (Belgio), Cechia, Finlandia e Svezia. La Commissione europea ha incoraggiato tutti gli Stati membri a utilizzare tale Standard, avallandolo formalmente.

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione

Il regolamento specifico relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione [COM(2018) 372 final] ribadisce l’obbligo di considerare la parità di genere come un principio orizzontale, secondo la definizione contenuta nel regolamento sulle disposizioni comuni[1] (considerando 5).

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Il regolamento specifico relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2018) 392 final] ribadisce la necessità di coinvolgere «organismi incaricati di promuovere [...] la parità di genere» come partner «se del caso» (articolo 94). Essa definisce inoltre l’obbligo, per le autorità di gestione, di informare gli organismi che promuovono la parità tra uomini e donne in merito alle possibilità di ricevere finanziamenti (articolo 110).