Description

misura volta ad accelerare i progressi nella condizione della donna, allo scopo di realizzare una parità sostanziale con gli uomini e di produrre i cambiamenti strutturali, sociali e culturali necessari per correggere forme ed effetti attuali e passati della discriminazione contro le donne, nonché per dare alle donne una compensazione per le disparità e i danni subiti

Additional notes and information

Il termine è utilizzato nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e stabilisce esplicitamente la natura "temporanea" di tali misure speciali, laddove "speciali" sta a significare il fatto che le misure sono finalizzate a un obiettivo specifico e non caratterizza le donne soggette a discriminazione come deboli, vulnerabili e bisognose di misure particolari o "speciali" per poter partecipare alla società o competere al suo interno. Il ricorso a misure speciali non costituisce un favore speciale bensì il riconoscimento di un diritto. Tali misure sono essenziali per garantire le pari opportunità nella partecipazione e nella competizione in vari ambiti della vita sociale, considerando che sulle donne possono gravare oneri sociali, economici e sanitari che derivano dagli stereotipi di genere o dal ruolo delle donne nella maternità.