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principio del diritto internazionale che impone agli Stati di esercitare la dovuta diligenza quando compiono attività di prevenzione e investigazione di violazioni dei diritti umani, forniscono protezione alle vittime, puniscono i colpevoli e compensano le vittime per le violazioni dei diritti umani subite

Additional notes and information

L'obbligo si estende non soltanto alla prevenzione delle violazioni dei diritti umani da parte dello Stato e dei suoi agenti, ma anche alla prevenzione di tali violazioni da parte del settore privato o, cosa più importante per le donne, da parte di privati cittadini. In passato gli Stati tendevano ad adottare un atteggiamento passivo di fronte alle violazioni dei diritti delle donne da parte di soggetti privati. Il fondamento giuridico che richiede la "dovuta diligenza" è pertanto solidamente ancorato in quattro decenni di trattati, convenzioni e giurisprudenza a livello internazionale.