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Definizione generale: qualsiasi penetrazione vaginale, anale o orale non consensuale del corpo di un'altra persona, quando tale penetrazione sia di natura sessuale e praticata con una parte del corpo o un oggetto, nonché qualsiasi altro atto non consensuale di natura sessuale compiuto mediante coercizione, violenza, minacce, costrizione, inganno, sorpresa o altri mezzi, indipendentemente dal rapporto esistente tra colpevole e vittima. Definizione statistica: penetrazione sessuale vaginale, anale o orale attraverso l'uso di oggetti o parti del corpo, senza il consenso, con l'uso della forza o coercizione o approfittando della vulnerabilità della vittima.

Additional notes and information

È considerata stupro anche l'imposizione a una persona di partecipare a un atto non consensuale di natura sessuale con una terza persona. Per consenso s'intende un accordo volontario espresso liberamente da una persona. Se la vittima è di età inferiore a quella prevista dal diritto nazionale come età del consenso, i rapporti sessuali con tale persona sono considerati stupro. Nei sistemi giuridici internazionali lo stupro è concettualizzato come una violazione dei diritti umani delle donne (risoluzione 48/104 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sulla base della Dichiarazione universale dei Diritti umani delle Nazioni Unite), come una forma di tortura (prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla base della Convenzione europea sui diritti dell'uomo), come un crimine di guerra (Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale) e come una forma di discriminazione di genere contro le donne (Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW).