Description

qualsiasi donna che soddisfi i requisiti di ammissibilità ai sensi della definizione di "rifugiato" applicabile, come previsto da strumenti internazionali o regionali per i rifugiati, sotto il mandato dell'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e/o dalla legislazione nazionale

Additional notes and information

Sebbene il diritto internazionale e regionale sui rifugiati, compreso quello dell'Unione europea, non citi esplicitamente il genere come motivo di persecuzione, è ampiamente accettata la considerazione che il genere possa influenzare o determinare il tipo di persecuzione o di danno subiti e i motivi di tale trattamento. Pertanto la definizione dell'UE delle persone riconosciute bisognose della protezione internazionale (sia pure non in quanto rifugiati bensì come beneficiari di "protezione sussidiaria"), laddove correttamente interpretata, comprende anche le questioni correlate al genere. La violenza contro le donne è una delle principali forme di persecuzione sperimentate dalle donne nel contesto dello status di rifugiata e dell'asilo. Tali violenze possono includere la minaccia di mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato/precoce, la minaccia di violenze e/o dei cosiddetti reati d'onore, la tratta delle donne, lo stupro e altre forme di aggressione sessuale, gravi forme di violenza domestica, l'imposizione della pena di morte o di altre punizioni corporali previste da sistemi giudiziari discriminatori, la sterilizzazione forzata, la persecuzione politica o religiosa nei confronti delle persone con idee femministe o d'altro tipo e persecuzioni conseguenti al mancato adeguamento a norme e comportamenti sociali imposti dal genere. Pertanto, le procedure di asilo che non tengono conto della situazione o dei bisogni specifici delle donne possono impedire una valutazione complessiva delle loro richieste.