Gender Budgeting
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ItalianRequisiti concreti per tenere conto della parità di genere all’interno dei fondi UE
La proposta della Commissione europea per i regolamenti per il periodo 2021-2027 definisce una serie di requisiti e doveri concreti per gli Stati membri e le autorità di gestione al momento della programmazione e dell’attuazione dei programmi dei fondi UE, che costituiscono i requisiti minimi per tenere conto della parità di genere nei fondi UE. Tuttavia, essi possono anche essere utilizzati come punti di riferimento per andare oltre i requisiti di base sulla piena attuazione del duplice approccio alla parità di genere all’interno dei fondi UE, in linea con gli obblighi derivanti dai trattati.
Tali requisiti stabiliti nella proposta di regolamento sulle disposizioni comuni (COM(2018) 375 final) comprendono:
- l’obbligo di considerare la parità di genere come un principio orizzontale (considerando 5 del regolamento sulle disposizioni comuni);
- la definizione dei partner da coinvolgere nei processi di programmazione e nell’attuazione dei programmi, compresi gli «organismi responsabili della promozione […] della parità di genere» (articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni);
- l’obbligo delle autorità di gestione di stabilire e applicare criteri e procedure non discriminatori e trasparenti e garantire la parità di genere (articolo 67 del regolamento sulle disposizioni comuni).
Il requisito di considerare la parità di genere come un principio orizzontale deve essere inteso come l’obiettivo di rispettare il duplice approccio dell’UE alla parità di genere, comprese misure specifiche e più in generale l’integrazione della dimensione di genere.
Approfondimento sull’uguaglianza di genere come principio orizzontale [considerando 5 del regolamento sulle disposizioni comuni, COM(2018) 375 final]
L’articolo 6, relativo ai partenariati e alla governance a più livelli, chiede il coinvolgimento dei partner in tutte le attività volte a promuovere la parità di genere.
Approfondimento sul coinvolgimento dei partner nella promozione della parità di genere [articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni, COM(2018) 375 final]
1. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
a) le autorità cittadine e altre autorità pubbliche,
b) i partner economici e le parti sociali,
c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell’inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
L’articolo 67 stabilisce i requisiti generali per i criteri e le procedure di selezione dei progetti sensibili alla dimensione di genere nell’ambito della «selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione».
Approfondimento sui criteri di selezione dei progetti [articolo 67 del regolamento sulle disposizioni comuni, COM(2018) 375 final]
Oltre al regolamento sulle disposizioni comuni, ulteriori disposizioni per tener conto dell’uguaglianza di genere sono definite nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Ciò vale in particolare per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), mentre il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) riprendono in larga misura disposizioni già definite nel regolamento sulle disposizioni comuni proposto.
Fondo sociale europeo (FSE+)
Il regolamento del Fondo sociale europeo (FSE+) [COM(2018) 382 final] comprende obiettivi specifici, uno dei quali riguarda la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia (articolo 4 del regolamento relativo al FSE+). Esso chiede esplicitamente azioni a sostegno della parità tra uomini e donne; chiede, ad esempio, pari opportunità per garantire «l’uguaglianza tra uomini e donne per l’intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione» (articolo 6 del regolamento relativo al FSE+).
Approfondimento sui requisiti in materia di uguaglianza di genere nel regolamento relativo al FSE+ [COM(2018) 382 final]
[Articolo 4, Obiettivi specifici]: «Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione, dell’inclusione sociale e della sanità, contribuendo pertanto anche all’obiettivo politico di “Un’Europa più sociale — Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali” di cui all’articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]: [...] iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano».
[Articolo 6, Uguaglianza tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione]: «1. Tutti i programmi attuati nell’ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e sanità, garantiscono l’uguaglianza tra uomini e donne per l’intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale per l’intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.
2. Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell’ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compreso il passaggio dall’assistenza in residenze/istituti all’assistenza nell’ambito della famiglia e in comunità».
[Preambolo]: «(13) Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l’occupazione tramite interventi attivi che consentano la (re)integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l’impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l’occupazione, e migliorare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l’altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l’accesso all’assistenza all’infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all’evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento. (…)
(28) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all’articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l’avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all’articolo 10 del TFUE, e che promuova l’inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall’assistenza in residenze/istituti all’assistenza nell’ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all’esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l’ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. (…)
(33) La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l’economia sociale e le imprese sociali è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l’istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l’offerta di finanziamenti e l’accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU».
Condividere le esperienze con la comunità di pratiche in materia di integrazione di genere — Lo Standard per il FSE (2014-2020)
La Commissione europea ha istituito una comunità di pratiche in materia di integrazione di genere (GenderCoP) nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE) durante il periodo di programmazione 2007-2013, nel contesto della cooperazione transnazionale. Tale comunità di esperti ha svolto la funzione di rete di apprendimento per coadiuvare le autorità di gestione e gli organismi intermedi nell’ambito del FSE nel fare un uso migliore delle strategie di integrazione della dimensione di genere nell’attuazione degli assi prioritari del FSE. I membri della GenderCoP hanno elaborato uno Standard europeo, un orientamento su come attuare una prospettiva di genere in tutte le fasi della gestione del FSE. Lo Standard della GenderCoP è stato applicato in via sperimentale in quattro Stati membri: Fiandre (Belgio), Cechia, Finlandia e Svezia. La Commissione europea ha incoraggiato tutti gli Stati membri a utilizzare tale Standard, avallandolo formalmente.
Lo STANDARD elaborato nel periodo 2007-2013 dei fondi UE mira a guidare una programmazione informata e attenta alla dimensione di genere e all’attuazione dei programmi del FSE. Tale periodo è stato caratterizzato da obiettivi e ambizioni più concreti per quanto riguarda l’attuazione di una dimensione di genere nell’ambito di applicazione del FSE rispetto a tutti gli altri fondi. Lo Standard contiene esperienze molto preziose, spiegazioni ed esempi di buone pratiche sul modo in cui la parità di genere può essere integrata nelle procedure e nelle priorità del FSE. Può essere utilizzato sia come guida per integrare la dimensione di genere nel FSE, sia come strumento per valutare e sorvegliare le pratiche attuali. Più specificamente, lo Standard contiene requisiti per l’integrazione della dimensione di genere e azioni specifiche nell’ambito del FSE, sia a livello europeo che nazionale. A livello nazionale sono definiti requisiti per i programmi operativi nazionali o regionali e per l’attuazione e i progetti a livello nazionale o regionale. Nello Standard è utilizzato un modello generale per descrivere il FSE.
Lo Standard sottolinea inoltre l’importanza di integrare in modo coerente una prospettiva di genere nelle procedure dei fondi UE, dal livello dell’UE (bilancio e regolamenti) alle priorità e ai livelli «successivi» (pianificazione, programmazione e definizione di condizioni e criteri di selezione degli Stati membri per i progetti). Poiché la parità di genere è un obiettivo trasversale, la coerenza è un obbligo a diversi livelli strategici. Lo Standard è stato concepito per integrare in modo coerente la parità di genere, e il duplice approccio della parità di genere, in tutte le fasi della gestione del FSE. La coerenza tra i diversi cicli e procedure delle politiche è importante. Questo perché ogni livello fornisce il contesto per il livello successivo. Senza coerenza, i progetti finanziati dai fondi UE non possono integrare con successo una dimensione di parità di genere.
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione
Il regolamento specifico relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione [COM(2018) 372 final] ribadisce l’obbligo di considerare la parità di genere come un principio orizzontale, secondo la definizione contenuta nel regolamento sulle disposizioni comuni[1] (considerando 5).
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Il regolamento specifico relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [COM(2018) 392 final] ribadisce la necessità di coinvolgere «organismi incaricati di promuovere [...] la parità di genere» come partner «se del caso» (articolo 94). Essa definisce inoltre l’obbligo, per le autorità di gestione, di informare gli organismi che promuovono la parità tra uomini e donne in merito alle possibilità di ricevere finanziamenti (articolo 110).
Approfondimento sull’obbligo di informare gli organismi che lavorano per la parità di genere in merito alle opportunità di ricevere finanziamenti, previsto nel regolamento relativo alla PAC/al FEASR [COM(2018) 392 final]
[articolo 94, Obblighi procedurali]: «[…] 3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner:
(a) le autorità pubbliche pertinenti,
(b) i partner economici e le parti sociali,
(c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione. Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC [politica agricola comune]».
[articolo 110, Autorità di gestione — Coordinamento e governance]: «2. L’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare: […] k) che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC».
Footnotes